IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento  n.  519/2012  del  R.G.  S.I.G.E.,  il  giudice
dell'esecuzione Angelo Antonio Pezzuti, decidendo sulla questione  di
legittimita' costituzionale sollevata dal difensore nel  procedimento
promosso da S.N.  nato  a  Belgrado  (Serbia),  il  12  aprile  1984,
residente a Firenze in v. sottoposto ad ordine di carcerazione emesso
il 12 novembre 2012, difeso  di  fiducia  dall'avvocato  Massimiliano
Palena del Foro di Firenze con studio a Firenze in via Il Prato n. 62
e dall'avvocato Francesco Bellucci del Foro di Firenze con  studio  a
Firenze in via Il Prato n. 62, osserva quanto segue: 
Procedimento 
    1.  Con  sentenza  del  Giudice  dell'udienza   preliminare   del
Tribunale di Firenze del 17 maggio 2011, divenuta  definitiva  il  16
ottobre 2012, e' stata applicata a N.S. sulla richiesta delle  parti,
la pena di tre anni di reclusione e di 3.000  euro  di  multa  per  i
delitti previsti dagli articoli 416 e 624 e 625, n. 2 e n. 5 e 61  n.
5. 
    2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, il 12 novembre  2012,  ha  emesso  l'ordine  di
carcerazione a carico di  N.S.  ritenendo  di  non  dover  sospendere
l'esecuzione perche' il titolo di reato oggetto della condanna non lo
permetteva. 
    3. I difensori di N.S. hanno chiesto al giudice di "sollevare con
ordinanza,  innanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  questione   di
legittimita' dell'art. 656 comma 9 lettera a)  c.p.p.  (limitatamente
al divieto di sospensione  dell'ordine  di  esecuzione  nel  caso  di
condanna per il delitto di furto pluriaggravato),  disponendo,  nelle
more, la temporanea inefficacia  del  provvedimento  che  dispone  la
carcerazione,  dichiarando  la  sospensione,  dell'esecuzione  e   la
scarcerazione dell'interessato". 
    4. L'istanza va  interpretata  come  diretta  alla  contestazione
dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero nella parte  in  cui
egli non ha disposto la sospensione  del  medesimo  e  in  tal  senso
configura una richiesta di  incidente  di  esecuzione.  Va,  infatti,
rilevato che sebbene la questione non  riguarda  per  se'  stessa  il
titolo esecutivo, essa tuttavia ha a che fare con la sua efficacia in
via  transitoria;  per  questa  ragione  il  giudice  dell'esecuzione
acquisisce  competenza  a  decidere  sulla  sospensione  in  funzione
dell'attivazione del procedimento di sorveglianza. 
Rilevanza della questione 
    5.  La  questione  di  legittimita'   costituzionale   e'   stata
correttamente sollevata dai  difensori  di  N.S.  Gli  stessi  hanno,
infatti, indicato: 
        - sia la disposizione della legge viziate  da  illegittimita'
costituzionale: il nono comma dell'art. 656 del c.p.p. 
        - sia le disposizioni  della  Costituzione  che  si  assumono
violate: articoli 3 e 27. 
    6. Ritiene il giudice che l'incidente  di  esecuzione  non  possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di legittimita' costituzionale. Stabilisce il  nono  comma  dell'art.
656 del c.p.p. (come modificato  dalla  lettera  m  del  primo  comma
dell'art. 2 del decreto legge 23 maggio  2008  n.  92  convertito  in
legge, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008  n.  125)  che  la
sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non  sia
superiore a tre anni, non puo'  essere  disposta  nei  confronti  dei
condannati per i delitti di  cui  all'art.  624  del  codice  penale,
quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art.
625 dello stesso codice. 
    7.   Se,   infatti,   la   norma   richiamata   fosse    ritenuta
costituzionalmente illegittima il Pubblico Ministero  avrebbe  dovuto
sospendere l'esecuzione non sussistendo, nel  caso  in  esame,  altro
motivo ostativo. La sospensione in questione e' infatti  obbligatoria
per l'organo dell'accusa senza alcuna possibilita' per lo  stesso  di
sindacare altri aspetti non previsti dalla  norma.  La  questione  di
costituzionalita' sollevata ha pertanto una diretta  pregiudizialita'
e  rilevanza  per  la  decisione  dell'incidente  di  esecuzione.  La
sospensione qui esaminata rappresenta un obbligo ineludibile, la  cui
violazione puo' trovare rimedio solo attraverso un apposito incidente
di esecuzione promosso dal soggetto destinatario del provvedimento  e
che sfocia nella dichiarazione di inefficacia dello stesso. 
Non manifesta infondatezza della questione relativamente  all'art.  3
cost. 
    8. Non ritiene il giudice che la questione  di  costituzionalita'
dell'art. 656 del c.p.p. sia manifestamente infondata con riferimento
al contrasto con il principio dettato dall'art. 3 della Costituzione.
Secondo l'insegnamento  della  Corte  costituzionale  si  viola  tale
principio quando la sperequazione normativa tra fattispecie  omogenee
assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare  sorretta
da alcuna idonea giustificazione. 
    9. Nel caso in esame l'irragionevolezza della scelta  legislativa
operata con riferimento all'art. 656 del c.p.p.  si  concretizza  nel
paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati  (tra  i  quali,  per
esempio, il furto di un autoradio da un'autovettura  con  scasso  del
finestrino),  per  i   quali   non   e'   prevista   la   sospensione
dell'esecuzione e altre fattispecie delittuose per le  quali,  sempre
in presenza di una sentenza di condanna ad  una  pena  detentiva  non
superiore ai tre anni, tale sospensione e' obbligatoria. 
    10. Basti pensare ai delitti di peculato (314 c.p.) o  corruzione
(318, 319 c.p.), di partecipazione ad una banda armata (306  comma  2
c.p.), partecipazione ad una cospirazione politica (305 comma 2 c.p.)
di atti di terrorismo con ordigni  micidiali  o  esplosivi  (280  bis
c.p.). Per rimanere nel campo dei reati  della  stessa  natura  basti
fare riferimento alla truffa (art. 640 c.p.),  anche  pluriaggravata,
ai reati di ricettazione (648 c.p.) e, soprattutto, riciclaggio  (648
bis c.p.) ed infine alla rapina non aggravata  (628  c.p)  che,  alla
dannosita' del furto, aggiunge l'aggressione a  beni  primari,  quali
l'incolumita' fisica insita nell'elemento costitutivo della violenza:
anch'esso viene considerato, nelle, valutazioni sottese alla  novella
legislativa  in  esame,  reato  meno  pericoloso  rispetto  al  furto
pluriaggravato. 
    11.  L'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  operata  con
riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizza anche nel paragone
tra le  ipotesi  di  furti  pluriaggravati  e  le  altre  fattispecie
previste dallo stesso  nono  comma  dell'art.  656  del  c.p.p.  come
ostative  alla  sospensione  esprimendo  esse  una   presunzione   di
pericolosita' del  condannato.  in  sostanza  la  norma  equipara  il
condannato per furto pluriaggravato con quello del condannato 
        - per delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,  anche
internazionale, o di eversione dell'ordine  democratico  mediante  il
compimento di atti di violenza, 
        - per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale  o
per i delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  previste  dallo
stesso  articolo  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni in esso previste, 
        - per delitti di riduzione in schiavitu', tratta o  commercio
di schiavi, alienazione o acquisto di schiavi; 
        - per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina  o
di estorsione; 
        - per il delitto di associazione per  delinquere  finalizzata
alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti; 
        - per il delitto di omicidio volontario, di rapina  aggravata
e di estorsione aggravata. 
Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art.  27
cost. 
    12. La questione di costituzionalita' del  nono  comma  dell'art.
656 del  c.p.p.  non  appare  manifestamente  infondata  neppure  con
riferimento alla norma di cui  al  terzo  comma  dell'art.  27  della
Costituzione. 
    13. La possibilita' di sospendere l'ordine di esecuzione funge da
necessario complemento alle previsione delle misure alternative  alla
detenzione  carceraria,  scongiurando  l'effetto  desocializzante   e
criminogeno correlato al "passaggio diretto in carcere" del  reo  nei
casi in cui lo stesso avrebbe avuto diritto (previa  valutazione  nel
merito rimessa al Tribunale di Sorveglianza) alla misura alternativa.
La previsione della sospensione di cui al quinto comma dell'art.  656
c.p.p., quindi funge da inseparabile appendice di integrazione  della
disciplina  sulle  misure  alternative  concedibili  a  soggetti  che
provengano dalla liberta'. 
    14. Nel caso del  furto  pluriaggravato  si  impone,  invece,  il
necessario transito in carcere del condannato che, pur potendo ambire
ad  una  misura  alternativa,  non  puo'  godere  della   sospensione
dell'esecuzione,  sebbene  la  stessa  sia  finalizzata  proprio   ad
assicurare il ricorso a tali misure.